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Agevolazione prima casa: proproga della sospensione dei termini

Immagine copertina news per Agevolazione prima casa: proproga della sospensione dei termini

L’articolo 24 del DL 8.4.2020 n. 23 aveva sospeso, nel periodo compreso tra il 23.2.2020 ed il 31.12.2020, i termini per usufruire delle agevolazioni “prima casa”.
Con l’art. 3 co. 11-quinquies del DL 183/2020 convertito nella L.26.2.2021 n.21 la sospensione viene differita di un ulteriore anno e quindi durerà dal 23.2.2020 al 31.12.2021.
I termini sospesi cominceranno o ricominceranno a decorrere dal 1.1.2022.
 
La sospensione riguarda:

- il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’im­mobile acquistato;
- il termine di un anno per l’alienazione della “vecchia” prima casa (decorrente dall’acquisto agevolato), nel caso in cui, al momento dell’acquisto, il contribuente fosse ancora titolare di diritti reali su una abitazione già acquistata con il beneficio;
- il termine di un anno per l’acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, per evitare la decadenza dal beneficio goduto in relazione ad un altro immobile agevolato alienato prima di 5 anni dall’acquisto.
 
In base all’’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate non risultano sospesi:

- il termine di 5 anni entro il quale l’alienazione della prima casa determina la decadenza, in quanto, in tal caso, la sospensione non opererebbe “a favore” del contribuente (circ. 13.4.2020 n. 9, § 8.2.1);
- quello di 3 anni per l’ultimazione dell’edificio in caso di acquisto di un immobile in corso di costruzione (risposta a interpello 12.1.2021 n. 39);
- i termini per l’accesso alla detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi sui mutui ipotecari per l’acquisto dell’abi­tazione principale previsti dall’art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR. Tuttavia i divieti imposti dai DPCM emessi per il contenimento dell’emer­genza sanitaria possono aver in concreto configurato eventi di forza maggiore, idonei ad evitare la decadenza dalla detrazione (risposte a interpello 19.10.2020 n. 485 e 5.1.2021 n. 6).

La sospensione prevede che i termini sopra indicati siano “bloccati”, nel periodo dal 23.2.2020 al 31.12.2021, ma torneranno a scorrere, dal punto in cui sono stati sospesi, a partire dall’1.1.2022.
La sospensione riguarda:

- sia i termini che fossero già in corso al 23.2.2020,
- sia i termini che avrebbero cominciato a decorrere nel periodo interessato dalla sospensione, i quali cominceranno a decorrere per la prima volta dall’1.1.2022.
 
Pertanto:
- con riferimento ad un atto di acquisto avvenuto in data 23.1.2020, il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza aveva cominciato il suo decorso il 23.1.2020, ma risulta bloccato dal 23.2.2020 e ricomincerà a decorrere l’1.1.2022, e spirerà, pertanto il 31.5.2023 ovvero decorsi 17 mesi da tale momento;
- il soggetto che acquisti un immobile il 10.3.2021 richiedendo le agevolazioni prima casa pur essendo ancora titolare della “vecchia” prima casa, avrà tempo fino al 31.12.2022 per rivenderla, atteso che il termine di un anno comincerà a decorrere solo dall’1.1.2022.

Fonte: circolare F.I.M.A.A. Torino n.10 del 12 marzo 2021

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